Chi sono e che ruolo hanno coloro che lavorano con e per il Medico Chirurgo Oculista.

Questo articolo vuole informare su chi è il Medico Chirurgo Oculista e chi lavora per assisterlo nel suo percorso di profilassi, diagnosi e cura dei pazienti affetti da patologie dell’apparato visivo.

  1. Medico Chirurgo Oculista ( anche detto Oftalmologo): è laureato in Medicina e Chirurgia e successivamente si è specializzato in Oftalmologia. Chiunque abbia un’alterazione della vista, così come i soggetti apparentemente sani, devono assolutamente in prima battuta recarsi da un Medico Chirurgo Oculista per effettuare una Visita Medica Oculistica. Infatti, tutto quanto attiene all’anamnesi dell’apparato visivo, utile e fondamentale alla profilassi, diagnosi e prescrizione di terapia di patologie visive, ivi comprese i vizi di rifrazione (ametropie), è atto medico, ossia può essere fatto solo da un Medico Chirurgo Oculista. L‘ Art.13 del Codice di Deontologia Medica (il codice dei doveri e condotta del Medico Chirurgo Oculista e di qualsiasi altro medico) recita: la  prescrizione  a  fini  di  prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  è  una  diretta,  specifica,  esclusiva  e  non  delegabile  competenza  del  medico,  impegna  la  sua  autonomia  e  responsabilità  e  deve  far  seguito  a  una   diagnosi  circostanziata  o  a  un  fondato  sospetto  diagnostico.   La  prescrizione  deve  fondarsi  sulle  evidenze  scientifiche  disponibili,  sull’uso  ottimale  delle  risorse  e  sul   rispetto  dei  principi  di  efficacia  clinica,  di  sicurezza  e  di  appropriatezza.

  2. ortottista assistente in Oftalmologia: è laureato in ortottica e assistenza oftalmologica, corso di laurea della durata di 3 anni facente capo alle professioni sanitarie di area della riabilitazione. È individuata la figura professionale dell’ortottista-assistente in oftalmologia, con il seguente profilo: l’ortottista-assistente in oftalmologia è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del Medico (OCULISTA), tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.

  3. ottico: è diplomato alla scuola superiore o ha seguito un corso professionale per arti ausiliarie.  L’attività che conduce è prettamente commerciale, tanto è vero che sono iscritti a Confcommercio. Vedi Link http://www.aiaaps.it/dinamico/383/arti-sanitarie/ottici.html
    Mansionario
    Dall’ art. 12. del reggio decreto del 31 maggo del 1928 n. 1334  Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l’ipermetropia, l’astigmatismo e l’afachia.
    È in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.
    È del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al Pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall’esercente stesso, oppure esibite dall’acquirente.

    Talvolta questi venditori, attraverso un perfezionamento (esistono brevi corsi non universitari ma presso istituti professionali) in “optometria”, attività NON SANITARIA ma tecnico-commerciale, ottengono la possibilità di fare qualcosa in più, ossia la “misurazione ottica della vista”. Il loro campo d’azione si limita al soggetto sano (dichiarato tale dal medico oculista) e consiste solo ed esclusivamente nella misurazione della potenza visiva e nella vendita delle lenti che permettono di ottenere la potenza visiva migliore. Questo, però, a condizione che non venga invaso l’ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista e, naturalmente, che non vengano effettuate manovre che possano provocare anche indirettamente danni o lesioni al cliente (NON PAZIENTE, in quanto soggetto sano). LA MISURAZIONE NON PUÒ E NON DEVE ASSOLUTAMENTE ESSERE APPLICATA IN ETÀ PEDIATRICA (sotto i 18 anni), dove solo una visita medica oculistica con collirio che dilata la pupilla e blocca l’accomodazione può e deve essere fatta per la prescrizione di occhiali in questo caso ad uso terapeutico (non siamo nel campo degli occhiali e della loro vendita ma nel campo della medicina a tutti gli effetti). Si deve ritenere, infatti, in base ai principi generali, che l’optometrista non possa in nessun caso praticare la propria attività in presenza di malattie oculari in senso proprio (e non di semplici disfunzioni della funzione visiva), e quando la sua opera possa comportare danni personali, diretti o indiretti, al cliente (e non la semplice inutilizzabilità di un apparecchio ottico inadatto). In simili ipotesi, da un punto di vista strettamente penalistico, potrebbero configurarsi peraltro altre ipotesi criminose (come quella di lesioni o altro), piuttosto che quella, ora in esame, dell’esercizio abusivo di una professione (Cass. pen., Sez. VI, n. 27853/2001). Questi soggetti non hanno alcuna competenza né formazione in campo sanitario e ovviamente nessuna competenza né legittimazione alla diagnosi del difetto visivo (miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia), che è atto medico e può essere fatto solo dal Medico Chirurgo Oculista. Vedi riferimenti Sentenze Corte di Cassazione.