MEDICO CHIRURGO OCULISTA – Specialista in OFTALMOLOGIA (Clinica Oculistica); ortottista assistente in Oftalmologia, commerciante optometrista e ottico: differenze di attività, ruoli, competenze e percorsi di studi.

MEDICO CHIRURGO OCULISTA – Specialista in OFTALMOLOGIA (Clinica Oculistica); ortottista assistente in Oftalmologia e ottico: differenze di attività, ruoli, competenze e percorso di studio.

Attenzione: il titolo di optometrista che i sedicenti optometristi si sono finora auto-conferiti NON è una Professione Sanitaria né arte ausiliaria di professione sanitaria. Per la tutela della salute dei cittadini queste persone non devono e non possono avere alcuna sovrapposizione né concorreza con le attività del Medico Oculista, dell’ortottista assistente in Oftalmologia e dell’ottico. http://www.asmooi.it/

Per approfondimenti visita: Società Oftalmologica Italiana –  SOI: http://www.soiweb.com/

 

ATTENZIONE – Precisazioni sul video che risulta non accurato!

Leggere il seguente comunicato:

Comunicato Stampa Ufficiale della S.O.I.:

SOI – Società Oftalmologica Italiana

GLI OPTOMETRISTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SANITARIA SONO FUORI LEGGE.

Fin dai tempi della Roma Imperiale, “Ignorantia Iuris Neminem Excusat” .

Parimenti la Legge Italiana da sempre afferma: non è consentito sottrarsi al rispetto della legge adducendo la mancata conoscenza della stessa. Dopo anni di lotta, il Presidente della SOI Matteo Piovella ha consentito al Ministero della Salute di prendere consapevolezza sul problema e di precisare finalmente ciò che era noto a tutti: il sedicente optometrista non è (e non può essere considerato) professione sanitaria: il che comporta che non può agire, o esercitare, una attività, un mestiere o una professione, in ambito sanitario.

Impedire l’abuso di esercizio della Professione Medica e di Professione Sanitaria è la chiave di volta su cui si fonda la tutela e la sicurezza dei Pazienti e l’efficienza del Sistema Sanitario Italiano.

Dopo l’ultimo recentissimo incontro con i responsabili ministeriali delle Professioni Sanitarie, la SOI e la Fondazione Insieme per la Vista Onlus, sono stati motivati ed indirizzati a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria a tutela dei pazienti e a garanzia dell’avvenuta corretta gestione del consenso informato.

Milano, 24 novembre 2017- Il Re è nudo. L’assistenza sanitaria si può attivare solo nella stretta osservanza dei due principi base dell’esercizio esclusivo della Professione Medica: diagnosi e cura.

Grazie alla presa di responsabilità e di posizione di SOI ora lo vedono tutti. Gli equivoci degli ultimi 20 anni sono stati spazzati via. Tutti i bla bla bla che si sentono a destra e manca circa il profilo di studio, le attività autorizzate e soprattutto l’autonomia professionale, in genere, messe tutte insieme appassionatamente per giustificare l’autocertificazione operativa delle Professioni Sanitarie, sono state sovrastate e rese assolutamente inutili dal principio inalienabile che solo il medico ha la responsabilità di diagnosi e cura e che il mancato rispetto della legge comporta il reato di esercizio abusivo della professione.

Per questo i sedicenti optometristi non essendo una professione sanitaria – né arte ausiliaria di professione sanitaria (titolo che contraddistingue gli Ottici) – non possono gestire proporre o attivare nessuna attività in ambito sanitario. La loro laurea triennale a Fisica non può abilitarli in ambito sanitario.

Lo sapevano da sempre: da quando l’ex rettore della Bicocca – il primo che ha attivato un corso di laurea in optometria – ha espressamente dichiarato al CUN che i suoi iscritti partecipavano al corso di laurea “per cultura personale”, dato che il corso non riconosciuto non poteva consentire di un titolo sanitario. Ma non basta: finito il corso di laurea triennale, gli allievi erano (e sono) obbligati a superare l’esame presso le scuole degli ottici; in questo modo, maturano (almeno) il diploma da Ottico.

Di conseguenza tutti gli ottici che hanno illegittimamente utilizzato il titolo di “optometristi” – o di “ottici optometristi” – ora saranno costretti a togliere l’illegittimo titolo di optometrista dalle insegne dei loro negozi. L’obbligo di totale trasparenza di informazioni nei confronti dei Pazienti impedisce, in campo sanitario, di aggiungere al proprio nome uno pseudo- titolo che possa trarre in inganno. Come il medico non può mettere sulla targa a muro Medico Chirurgo – Calzolaio, perché calzolaio non è professione sanitaria ed ingenererebbe confusione nei pazienti, altrettanto l’ottico da sempre non può fregiarsi del titolo di optometrista.

Semplice chiaro noto a tutti. Ma ci sono ancora persone che non conoscono la legge.

Ignorantia Iuris Neminem Excusat. Desidero lanciare un appello tramite il (sedicente) Albo degli optometristi affinché si faccia parte attiva per motivare i (sedicenti) optometristi a rientrare volontariamente nell’ambito delle attività consentite all’ottico: titolo che, come sopra precisato, hanno conseguito alla fine del percorso non sanitario di optometria.

Da ultimo ma importantissimo: occorre sottolineare l’esigenza per tutti ad armonizzarsi al rispetto dei principi su cui si fonda il c.d. consenso informato. In tal senso, la SOI ha sottoposto al Ministro della Salute la necessità di far consegnare a tutti i clienti che si recano in un centro di ottica, una specifica nota informativa in cui si riassumono due semplici concetti:

– il primo, riguarda l’affermazione che la misurazione ottica della vista non può costituire diagnosi prevenzione o terapia delle malattie oculari quali cataratta glaucoma maculopatia diabete;

– la seconda che la misurazione ottica della vista non risulta applicabile in età pediatrica.

Questa è una ulteriore opportunità per fornire alla cittadinanza uno strumento formativo utile e mirato, affinché possano assumere consapevolezza sui propri diritti ad avere informazioni chiare in materia di salute.

Tutto questo si riverbererà positivamente anche sulle attività di tutte le Professioni sanitarie.

Dott. Matteo Piovella, Medico Chirurgo Oculista, Presidente della Società Italiana di Oftalmologia, novembre 2017, Roma.