Differenza tra Oculista (Medico) e ottico (commerciante).

Come si evince dal titolo di questo articolo:

  • Medico Chirurgo Oculista (Oftalmologo): è il Dottore specializzato nei disturbi della vista e nelle malattie degli occhi. Ha una Laurea in Medicina e Chirurgia + Specializzazione in Oftalmologia (Clinica Oculistica).
  • ottico: è il venditore di occhiali dei negozi di ottica. Ha il diploma della scuola superiore.

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<  ATTENZIONE TRUFFE – OCULISTI ABUSIVI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ATTENTI A QUESTI CRIMINALI denunciate SUBITO i sospetti alle forze dell’ordine (Procura della Repubblica), alla SOI (Società Oftalmologica Italiana) e all’Ordine dei Medici provinciale. NON FATEVI ROVINARE LA SALUTE DEGLI OCCHI DA QUESTI CRIMINALI, e tutelate quella degli altri cittadini andando subito a denunciare ———————————————————————————————————————–

Guardate sempre i profili professionali su siti web ufficiali: Medico Oculista (sinonimo di Oftalmologo) = è Atto Medico tutto quanto attiene all’anamnesi dell’apparato visivo, utile per prevenzione, diagnosi e prescrizione di terapia di qualsiasi tipo, anche nella forma di occhiali e lenti per vedere bene, che deve essere scritta sulla ricetta medica oculistica (guardate che la prescrizione/ricetta abbia stampate o timbrate tutte le credenziali e i titoli del medico: Medico Chirurgo Oculista – Specialista in Oftalmologia) – per verificare se un Medico è un abusivo bisogna andare sul sito ufficiale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri denominato ” FNOMCeO ” e cercare il nominativo del dottore nell’apposito motore di ricerca ( link : https://application.fnomceo.it/Fnomceo/public/ricercaProfessionisti.public ), il quale è connesso agli Albi Provinciali. Se il suo nome NON è presente, allora quella persona è un abusivo in quanto per esercitare la professione di Medico è obbligatorio essere iscritti all’Albo di una provincia italiana.  ————————————————————————————————————————————————————————–

invece, ottico = lavora in un negozio come commerciante e fabbricatore di occhiali e lenti su misura, che può vendere SOLO su prescrizione del Medico Oculista.

Mansionario ottico
Dall’ art. 12. del regio decreto del 31 maggo del 1928 n. 1334 Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, SOLTANTO su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia (solo nell’adulto, mai in età pediatrica), esclusi l’ipermetropia, l’astigmatismo e l’afachia. La diagnosi del difetto visivo può essere certificata sempre e solo da un Medico Oculista.
È in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.
È del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al Pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall’esercente stesso, oppure esibite dall’acquirente.
La figura dell’ ottico è riconosciuta dal Ministero della Salute essendo un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie, così come lo sono anche: Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti Idroterapici, Odontotecnico, Puericultrice, Oss. ——————————————————————————————————————————————————————————————
Riferimento normativo : R.D.31.05.1928, n. 1339, art. 12. FONTE: sito ufficiale arti ausiliarie al sito web ”Associazione Italiana Arti Ausiliarie delle professioni sanitarie” http://www.aiaaps.it/

Medici Oculisti abusivi, indagine di 32 procure
All’origine c’è un esposto della Società oftalmologica italiana: 61 negozi di ottico in tutta Italia non in regola, il reato è “esercizio abusivo della professione medica”
LASTAMPA.IT
http://www.lastampa.it/2017/05/04/cronaca/oculisti-abusivi-indagine-di-procure-E3FTgcFwCOp7EFQHacD5fK/pagina.html

15 Febbraio 2018
martelletto ARANCIONE

La Legge Lorenzin ha riscritto il Codice Penale inasprendo le pene per esercizio abusivo di una professione che richiede l’abilitazione dello Stato.

Multa pecuniaria più alta, più anni di reclusione, sentenza pubblica, confisca dei mezzi utilizzati per esercitare abusivamente, punizione per concorso nel reato e notifica all’Ordine professionale. La Legge 13 gennaio 2018, che entrerà in vigore il 15 febbraio 2018, ha inasprito le pene a carico di chi esercita abusivamente una professione senza abilitazione dello Stato. L’esercizio abusivo è considerato in giurisprudenza un danno all’interesse di Stato, un interesse costituzionalmente tutelato a che i cittadini ricevano prestazioni di particolare rilievo, come quelle sanitarie, solo da professionisti autorizzati per legge alla loro erogazione.

Il nuovo articolo 348 Esercizio abusivo di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita’, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita’ regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attivita’ delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

Confisca anche dei beni immobili– I beni immobili si aggiungono a quelli confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria . Nel caso di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile e’ sito, per essere destinati a finalita’ sociali e assistenziali.

Arti ausiliarie- Punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500 anche chiunque, non trovandosi in possesso di licenza o autorizzazione richiesto dalla normativa, eserciti un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Punita anche la detenzione irregolare di medicinali – La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantita’ di farmaci, le modalita’ di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve, si puo’ concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

I “sedicenti optometristi o sedicenti ottici-optometristi NON SONO PROFESSIONE SANITARIA né arte ausiliaria di professione sanitaria: ciò significa che non possono e non devono avere alcun accesso in ambito sanitario. Nel caso ciò accadesse violerebbero il suddetto articolo del Codice Penale.”
DENUNCIA L’OCULISTA ABUSIVO, TUTELA LA TUA SALUTE E QUELLA DEI TUOI CARI.